Il soggetto responsabile alla lettura del tuo contatore di gas è il Distributore locale.
Pochi contatori del gas sono predisposti per la telelettura, per cui il Distributore è obbligato a rilevare le letture con visite sul campo.
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) prevede che il Distributore effettui un certo numero di tentativi di lettura, a seconda del livello di consumi dell’utenza:
- almeno una volta l'anno, per le forniture con consumi fino a 500 standard metri cubi/anno (smc);
- almeno 2 volte l'anno, per le forniture con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
- almeno 3 volte l'anno, per le forniture con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
- almeno una volta al mese per le forniture con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
Se il contatore non è accessibile dall’esterno e nel caso in cui non ci sia nessuno in casa, il Distributore è tenuto a lasciare un avviso in cui informa di essere passato senza successo e invita a contattare il Venditore di gas per comunicare l'autolettura.